La Carta De Logu. Gli elementi fenici, punici, germanici, greco bizantini nella Lingua sarda.

Università della Terza Età di Quartu. 3° Lezione 23-1-2013

1. La Carta De Logu

La Carta de Logu, promulgata da Eleonora nel 1392 raccoglie leggi consuetudinarie di diritto civile, penale e rurale. Contiene un proemio e 198 capitoli: i primi 132 formano il Codice civile e penale gli altri 66 il Codice rurale, emanato dal padre Mariano IV, il padre di Eleonora. In seguito alla sua promulgazione si inizia a chiamare la Sardegna «nacion sardesca» e la Carta «de sa republica sardisca» a significare che era espressione dell’intera Sardegna ma soprattutto che era una vera e propria Carta costituzionale nazionale. La Carta di Mariano IV da sedici anni non era stata rivista e poiché non rispondeva più ai bisogni delle nuove condizioni sociali, occorreva rivederla e aggiornarla per preservare la giustizia e in buono tranquillo e pacifico stato del popolo del suddetto nostro regno e delle chiese e dei diritti ecclesiastici e dei liberi e dei probiuomini e di tutta la gente della suddetta nostra terra e del regno di Arborea. Queste le finalità della Carta annunciate nel Proemio.              Scritta in sardo-arborense è sicuramente il Codice legislativo più importante di tutto il medioevo sardo e non solo. Il re spagnolo Alfonso il Magnanimo –che ormai domina sulla Sardegna- l’apprezza a tal punto da estenderla nel 1421 a tutta l’Isola, in cui rimarrà in vigore per ben 400 anni, fino al 1827 quando sarà sostituita dal Codice Feliciano.

 

XXI CAPIDULU

De chi levarit per forza mygeri coyada.

Volemus ed ordinamus chi si alcun homini levarit per forza mugeri coyada, over alcun’attera femina, chi esserit jurada, o isponxellarit alcuna virgini per forza, e dessas dittas causas esserit legittimamenti binchidu, siat iuygadu chi paghit pro sa coyada liras chimbicentas; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, siat illi segad’uno pee pro moda ch’illu perdat. E pro sa bagadìa siat juygadu chi paghit liras ducentas, e siat ancu tenudu pro leva­rilla pro mugeri, si est senza maridu, e placchiat assa femina; e si nolla levat pro mugeri, siat ancu tentu pro coyarilla secundu sa condicioni dessa femina, ed issa qualidadi dess’homini. E si cussas caussas issu non podit fagheri a dies bindighi de chi hat a esser juygadu, seghintilli unu pee per modu ch’illu perdat. E pro sa virgini paghit sa simili pena; e si non hadi dae hui pagari, seghintilli unu pee, ut supra.

 

Traduzione

XXI
CAPITOLO VENTUNESIMO

Di chi violentasse una donna sposata.

Vogliamo ed ordiniamo che se un uomo violenta una donna maritata, o una qualsiasi sposa promessa, o una vergine, ed è dichiarato legittimamen­te colpevole, sia condannato a pagare per la donna sposata lire cinquecen­to; e se non paga entro quindici giorni dal giudizio gli sia amputato un piede. Per la nubile, sia condannato a pagare duecento lire e sia tenuto a sposarla, se è senza marito (=promesso sposo) e se piace alla donna. Se non la sposa (perché lei non è consenziente), sia tenuto a farla accasare (munendola di dote) secondo la condizione (sociale) della donna e la qua­lità (= il rango) dell’uomo. E se non è in grado di assolvere ai suddetti òneri entro quindici giorni dal giudizio, gli sia amputato un piede. Per la vergine, sia condannato a pagare la stessa cifra sennò gli sia amputato un piede come detto sopra. [tratto da La Carta de Logu del regno d’Arborea, traduzione libera e commento storico di Francesco Cesare Casula, ed. Consiglio Nazionale della Ricerche- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari 1994, pag.58-59]

 

CAPITOLO VII

De omini chi esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over alcuna attera occasioni, pro sa quali deberit morri.

Constituimus ed ordinamus chi si alcunu esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over pro alcun’attesa occasioni pro sa quali deberit morti, e vennerit ad alcuna dessas villas nostras senza esser fidadu, e basadu per Nos, siant tenudos sos Jurados ed hominis de cussa villa de tennirillu e battirillu assa Corti nostra; e si nollu tennerint e battirint secundu chi est naradu de sopra, paghit sa villa manna assa Corti nostra pro sa negligencia issoru liras vintichimhi, ed issa villa piccinna liras bindighi, ed issu Mayori de cussa villa de per see liras deghi, e ciascuno Juradu liras chimbi. E ciò s’intendat si sos hominis de cussa tali villa illu ischírint. E si alcunu homini dessa ditta villa illu recivirit, e recettarit cussu tal’isbandidu palesimenti, o c fura, e darit illi consigiu, ajuda, o favori, s’illi est provadu, paghit assi Rennu liras centu. E si non pagat issu, o atter’homini pro see, istit in prexo­ni a voluntadi nostra, salvu si cussu isbandidu bennerit a domu dessa mugeri, over de su padri, o dessa mamma, o dess’aviu, ed avia, o dessu figiu, o figia, o dessu fradi, o dessa sorri carrali, chi cussas personas non siant tenu­das assa machicia dessas predittas liras centu in totu, nen in parti.

 

Traduzione

CAPITOLO VII: Di colui che fosse bandito dalle nostre terre per omicidio o altra causa passibile di pena di morte.

Stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno viene bandito dalle nostre terre per omicidio o altra causa passibile di pena di morte, e tornasse in qualche nostro villaggio senza un nostro permesso fiduciario per oscula (salvacondotto concesso con la cerimonia del bacio), i giurati e gli uomini di quel villaggio sono tenuti a catturarlo e a portarlo alla nostra Corte (di giustizia). Se non lo fanno, in villaggio grande (= da duecento nuclei familiari in su) dovrà pagare alla nostra corte (di giustizia) per questa negligenza una multa di venticinque lire, ed un villaggio piccolo (= da duecento nuclei familiari in giù) una multa di quindici lire; inoltre, il maiori de villa (= la massima autorità del villaggio) dovrà pagare di per sé dieci lire, mentre i giurati della villa (= villaggio, paese, in sardo odierno bidda) dovranno dare ciascuno cinque lire, ovviamente se gli abitanti della villa, erano a conoscenza della presenza del reo nel proprio villaggio. E se qualcuno lo avesse accolto e ricettato palesemente o di nascosto, e gli avesse prestato consiglio, aiuto o favori, se è provato paghi all’Erario regio cento lire. E se non paga, o se qualcuno non paga per lui, resti in prigione a nostra volontà. A meno che a dargli ricetta non sia stata la moglie, o il padre, o la madre, o il nonno, o la nonna, o il figlio, o la figlia, o il fratello, o la sorella carnale, perché costoro non sono tenuti a pagare in toto o in parte le cento lire di multa. [testo tratto da La Carta de Logu del regno di Arborea, traduzione libera e commento storico di Francesco Cesare Casula, Ed. Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto sui rapporti italo-iberici/Cagliari 1994, pag.40-41]

(Passo tratto da Letteratura e civiltà della Sardegna, di Francesco Casula, volume I, Grafica del Parteolla Editore, Dolianova, 2011, Euro 20).

 

 

2. Influenze nella Lingua sarda.

L’elemento punico: alcuni esempi

I fenici si erano stabiliti sulle coste meridionali della Sardegna tra il IX e il VI sec a C. Successivamente i Cartaginesi occuparono le colonie e imposero il loro dominio che si limitò alle coste della parte occidentale e meridionale, più la zona intorno ad Olbia e la città, colonia greca. Non si spinsero all’interno a causa della resistenza degli abitanti delle montagne che, inoltre, periodicamente, scendevano a valle a fare bardana. Delle lingue prelatine parlate in Sardegna il punico e il più noto, e si mantenne, per un certo periodo anche dopo la conquista romana, come risulta dalle iscrizioni trovate a Pauli Gerrei e Bithia. Inoltre lasciarono tracce della loro lingua in alcuni toponimi nelle zone che furono soggette al loro dominio: per es. sappiamo da Plinio che l’antico nome dell’isola di San Pietro è Enosim, denominazione che però non si è conservata nel tempo. Di solito, comunque, sia Fenici che Cartaginesi erano soliti rispettare i nomi indigeni dei luoghi e comunque non avevano la mentalità dei romani di “parcere subiectis et debellare suberbos” (perdonare chi si sottometteva e distruggere, annientare chi “resisteva”. Romani che, insieme alle persone annientavano anche

la lingua, erano insomma dei glottofagi):

Carales: come dimostra la presenza nell’interno di nomi simili.

Nomi sicuramente di origine punica sono:

Tharros: che deriva da Tiro, capitale della Fenicia, che significa scoglio. Tiro in ebraico si dice Sarra, che in sardo ha avuto l’evoluzione tipica: s=z=ts=th.

Cornus: città fondata dai Punici, è la traduzione latina del nome punico sommità di montagna.

Bithia: nome punico che ritroviamo anche nella Bibbia come nome proprio/ Othoca-Neapolis: significa città vecchia, e se ne trovano corrispondenti in Africa. Si trovava vicino a Neapolis che probabilmente è la traduzione greca del punico città nuova.

Magomadas: nome punico città nuova/ Macomer: anticamente era riportata nei documenti come Macomisa, un incrocio tra macom punico e la forma sarda isa.

Vocaboli punici nel sardo: tsippiri: rosmarino, si usa nel camp. e nella barb. meridionale./mittsa: sorgente d’acqua, vocabolo tipico camp. si ritrova anche nell’ebraico.

 

L’elemento greco-bizantino: alcuni esempi

Le stesse voci di origine greca presenti nel sardo sono condivise anche dagli altri dialetti meridionali, perciò probabilmente erano entrate già nell’uso del latino mer. e da lì diffuse: • iscontriare: sfibrare, disfare, attestato anche nei dialetti greci.

allacanare: appassire/• scafa: dirupo, precipizio

È difficile individuare se qualche parola sia penetrata in sardo direttamente dalla colonia greca di Olbia, ma è sicuramente più facile trovare i nomi greci di origine bizantina, soprattutto in campo ecclesiastico e amministrativo:

arconte/curatore: magistrato giudiziario e amministrativo di un curatoria;

il nome poteva derivare anche da procurator, con lo stesso ruolo nel latifondo africano. È però probabile che entrambe i nomi siano di origine latina, per cui il problema non sussiste.

kondake-condaghe: singoli documenti o insieme di essi. Sicuramente di imitazione bizantina sono le formule iniziali e finali dei documenti, in particolare cagliaritani, e i nomi di battesimo risalenti a santi di origine orientale, importati dalla chiesa. Essi si presentano di solito al vocativo, probabilmente perchè si usano particolarmente in forma invocatoria:

• Basili/ Comida/ Cristofore/ Domitri/ Elene

Sempre alla sfera ecclesiastica appartiene il nome munistere, muristene, muristeni = monastero che però oggi designa le casupole intorno alla chiesa campestre che servivano per il riparo dei pellegrini durante la festa. Da questo nome deriva il toponimo Monastir. Ma molte parole di origine bizantina che si trovavano nel sardo sono oggi scomparse a causa della sparizione di quella istituzione o abitudine.

Gost Antine/ Istefane/ Joanne/ Jorgi/ Paule

 

L’elemento germanico: alcuni esempi

L’unico periodo in cui la Sardegna fu sotto il dominio di una popolazione germanica fu per ottanta anni sotto i Vandali, (456-534) troppo poco perchè nel sardo rimangano delle tracce consistenti. I germanismi presenti nel sardo sono probabilmente stati acquisiti già dal latino che li aveva accettati nell’uso come:

friscu: fresco

brundu: biondo

ispidu: spiedo, dal lat. spitus= got. spius

adattato poi alla fonetica isolana .Altri nomi sono invece presi dall’italiano, catalano e spagnolo:

• burgu: borgo dall’ital. o vicolo dal catalano

• frunzire: raggrinzire, dal catalano.

 

L’elemento arabo: alcuni esempi

La maggior parte dei vocaboli di origine araba nel sardo sono spagnolismi, in quanto la Sardegna, anche se per lungo tempo è stata meta di incursioni saracene mai ne fu a lungo la base. Alcuni sono:

anguli: schiacciata con uova sode in mezzo

facussa: cetriolo allungato

giani: cavallo morello

I primi due nomi di cibi sono tipici del Sulcis e probabilmente furono importati dai Tabarchini di San Pietro e Calasetta, nella cui cucina si ritrovano. L’altro è giunto in Sardegna insieme ai cavalli arabi che avevano questo nome. Altri termini appartengono alla pesca al tonno ma sono comuni anche al siciliano, catalano e spagnolo.

(passo tratto da La Lingua sarda e l’insegnamento a scuola di Francesco Casula, Alfa Editrice, Quartu Sant’Elena, 2010, Euro 14)

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