Conferenza su Eleonora d’Arborea e la Carta De Logu

ELEONORA D’ARBOREA

La regina-giudicessa, ultimo baluardo dell’indipendenza della Sardegna (1340-1403)

Eleonora d’Arborea – Madona Elionor per gli Aragonesi – nasce probabilmente in Catalogna verso il 1340 da Mariano de Bas-Serra e da Timbra de Roccabertì. Aveva due fratelli: Ugone e Beatrice. Vive i primi anni della sua adolescenza in Oristano. Quando nel 1340 muore il Giudice Pietro III senza lasciare discendenti, la Corona de Logu, che comprendeva notabili, preti e funzionari delle città e dei paesi, elegge il padre di Eleonora, Mariano IV, fratello del morto, che sarà Giudice dal 1347 al 1376.

Eleonora sposa, prima del 1376, il quarantenne Brancaleone Doria. Questo matrimonio fa parte di un disegno per legare gli Arborensi con i Doria, antiaragonesi e che controllavano una gran parte della Sardegna. Dopo il matrimonio va ad abitare a Castelsardo e ha due figli, Federico e Mariano. Quando il fratello Ugone III si ammala si pone la questione della successione: Eleonora scrive al re d’Aragona chiedendogli di sostenere le ragioni del figlio Federico, e non quelle del visconte de Narbona, vedovo della sorella Beatrice morta nel 1377. Ma Ugone viene ucciso nel 1383 nel suo palazzo a Oristano. In questo clima di crisi e conflitti, nel 1383 Eleonora scrive al re chiedendogli di riconoscere il figlio Federico come successore di Ugone III. Nello stesso tempo manda il marito Brancaleone a trattare con il re e scrive alla regina chiedendole di intercedere presso il re a favore del figlio, per poter porre così fine alla crisi che regna nell’Isola. Il progetto di Eleonora era quello di riunificare nelle mani del figlio quei due terzi della Sardegna che Ugone, prima di morire, aveva occupato. Questo disegno non piaceva al re, perché non gli conveniva la presenza di una famiglia tanto potente nel suo regno. Brancaleone, nel frattempo, è trattenuto come prigioniero, ma Eleonora, per niente  ntimorita, persegue nella sua politica: si reca a Oristano, punisce quelli che avevano organizzato congiure e tradimenti e si proclama regina-giudicessa d’Arborea, secondo l’antico diritto regio sardo che permetteva alle donne di poter diventare sovrane.

Dopo lunghe trattative, viene liberato il marito Brancaleone il primo gennaio del 1390, in seguito alla pace stipulata nel 1388 fra Catalani, Aragonesi e la Casa d’Arborea. Eleonora, però, ricusa gli accordi estorti malvagiamente e con grande tradimento e vilenza: quindi mobilita l’esercito al completo e in meno di sei mesi riconquista

tutti i territori che gli accordi del 138l le avevano sottratto. Nel 1392 il figlio Mariano  compì quattordici anni e divenne re regnante (Mariano V Doria-Bas) secondo una nuova disposizione giudicale sul maggiorascato. Eleonora, al termine della sua reggenza, forse il 14 aprile, giorno di Pasqua – sostiene Francesco Cesare Casula – rieditò con alcune modificazioni la Carta de Logu di Arborea, che rimane il suo lascito storico più importante. Morì di peste, forse a Oristano, nel giugno del 1403.

 

 

Presentazione del testo [tratto da La Carta de Logu del regno d’Arborea, traduzione

libera e commento storico di Francesco Cesare Casula, Ed. Consiglio nazionale della ricerche – Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari 1994, pagine 58-59]

La Carta de Logu, promulgata da Eleonora nel 1392, raccoglie leggi consuetudinarie di diritto civile, penale e rurale. Contiene un proemio e 198 capitoli: i primi 132 formano il Codice civile e penale, gli altri 66 il Codice rurale, emanato dal padre Mariano IV, il  padre di Eleonora.In seguito alla sua promulgazione, si inizia a chiamare la Sardegna nacion sardesca e la Carta de sa republica sardisca, a significare che era espressione

dell’intera Sardegna, ma soprattutto che era una vera e propria Carta costituzionale

nazionale. La Carta di Mariano IV da sedici anni non era stata rivista e, poiché non rispondeva più ai bisogni delle nuove condizioni sociali, occorreva rivederla e aggiornarla per preservare la giustizia e in buono tranquillo e pacifico stato del popolo del suddetto nostro regno e delle chiese e dei diritti ecclesiastici e dei liberi e dei probi uomini e di tutta la gente della suddetta nostra terra e del regno di Arborea. Queste le

finalità della Carta annunciate nel Proemio. Scritta in sardo-arborense, è sicuramente il Codice legislativo più importante di tutto il Medioevo sardo e non solo. Il re spagnolo Alfonso il Magnanimo – che ormai domina sulla Sardegna – l’apprezza a tal punto da estenderla nel 1421 a tutta l’Isola, in cui rimarrà in vigore per ben 400 anni, fino al 1827, quando sarà sostituita dal Codice Feliciano.

 

XXI CAPIDULU

De chi levarit per forza mygeri coyada.

Volemus ed ordinamus chi si alcun homini levarit per forza mugeri coyada, over alcun’attera femina, chi esserit jurada, o isponxellarit alcuna virgini per forza, e dessas dittas causas esserit legittimamenti binchidu, siat iuygadu chi paghit pro sa coyada liras chimbicentas; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, siat illi segad’uno pee pro moda ch’illu perdat. E pro sa bagadìa siat juygadu chi paghit liras ducentas, e siat ancu tenudu pro levarilla pro mugeri, si est senza maridu, e placchiat assa femina; e si nolla levat pro mugeri, siat ancu tentu pro coyarilla secundu sa condicioni dessa femina, ed issa qualidadi dess’homini. E si cussas caussas issu non podit fagheri a dies bindighi de chi hat a esser juygadu, seghintilli unu pee per modu ch’illu perdat. E pro sa virgini paghit sa simili pena; e si non hadi dae hui pagari, seghintilli unu pee, ut supra.

 

Traduzione

XXI

CAPITOLO VENTUNESIMO

Di chi violentasse una donna sposata.

Vogliamo ed ordiniamo che se un uomo violenta una donna maritata, o una qualsiasi sposa promessa, o una vergine, ed è dichiarato legittimamente colpevole, sia condannato a pagare per la donna sposata lire cinquecento; e se non paga entro quindici giorni dal giudizio gli sia amputato un piede. Per la nubile, sia condannato a pagare duecento lire e sia tenuto a sposarla, se è senza marito (= promesso sposo) e se piace alla donna. Se non la sposa (perché lei non è consenziente), sia tenuto a farla accasare (munendola di dote) secondo la condizione (sociale) della donna e la qualità (= il rango) dell’uomo. E se non è in grado di assolvere ai suddetti òneri entro quindici giorni dal giudizio, gli sia amputato un piede. Per la vergine, sia condannato a pagare la stessa cifra sennò gli sia amputato un piede come detto sopra.

 

Giudizio critico

Federigo Sclopis, un magistrato piemontese, autore della Storia della Legislazione italiana (la prima edizione è del 1844, la seconda del 1863), considerata da molti studiosi la prima significativa opera di sintesi sulla storia del diritto in Italia, scrive a proposito della Carta de Logu: “Sullo scorcio del secolo XIV si vide in una regione dell’Isola di Sardegna promulgarsi una legge che per la sapienza di molti precetti, che vi si racchiudono, ottenne non solamente di essere estesa a tutto il regno, ma ebbe di più il vanto di essere tenuta per segno di un perfezionamento sociale, del quale erano allora ancora lontane le più vaste contrade del continente italiano […]. La Carta de Logu contiene molte e particolari disposizioni, le quali a dire di un dotto giureconsulto sardo che la prese a illustrare, pressoché tutte convengono ai costumi dei Sardi dei nostri tempi”. [Federigo Sclopis, Storia della Legislazione italiana, vol. II, Unione tipografica editrice, Torino 1963, pagine 189-190].

 

ANALIZZARE

Nel capitolo XXI si prevedono le pene contro chi violenta una donna sposata o una qualsiasi donna promessa sposa o una vergine. L’interesse del capitolo è dato soprattutto

dalla pena prevista per chi violenta una donna nubile: sia condannato – si ordina – a pagare duecento lire e sia tenuta a sposarla ma solo se piace alla donna e dunque se lei è consenziente. Si tratta, come ognuno può notare, di una posizione che potremmo definire di un “femminismo ante litteram”, epressione, non a caso, di un legislatore donna. Ma non basta: nel caso che lei non sia consenziente, l’uomo violentatore è tenuto a farla accasare munendola di una dote, secondo la condizione sociale della donna violentata e il rango dell’uomo violentatore.

Il testo è a dominanza prescrittiva: inizia nella forma canonica della prima persona del presente indicativo al plurale maiestatis, volemus e ordinamus (vogliamo e ordiniamo). L’autorità enunciante, fonte del potere normativo e quindi dell’esercizio della sovranità, regolamenta e condiziona l’azione futura dei destinatari del testo, realizzando appunto atti direttivi, dotati di forza illocutoria esplicita. Alle formule performative introduttive, all’indicativo (vogliamo e ordiniamo) seguono le indicazioni normative espresse in genere con il congiuntivo (sia condannato).La struttura del testo è basata su una progettazione sintattica di breve respiro, frammentata in tre blocchi frasali, debolmente legati fra loro dalla semplice congiunzione «e». La lingua sarda, nella variante arborense, è da collocare nell’area linguistico culturale e nel periodo storico che ha prodotto la Carta. Si tratta di un sardo colto,che va visto nel quadro di una consapevole volontà politica dei Giudici di Arborea di presentarsi come interpreti e guide dell’intera “nazione” sarda.

 

FLASH DI STORIA-CIVILTÀ

La Magna Charta

In Europa, prima della Carta de Logu, la “costituzione” più famosa nel Medioevo è la Magna Charta, concessa nel 1215 da Giovanni Senza Terra agli inglesi. Era destinata ai membri della Chiesa (arcivescovi, vescovi e abati), ai suoi funzionari (conti, baroni, visconti, ministri) e solo per ultimi, a tutti i fedeli.

La verità è che quasi tutti gli articoli prevedono solo privilegi per gli Ordini più

alti del regno e disposizioni per i funzionari pubblici, ma non diritti alla popolazione.

 

La legislazione sarda pre Carta de Logu

In Sardegna – come in Europa – vige, a titolo di diritto comune, il diritto romano,

recepito nell’Isola nel corso del XIII secolo, ma soprattutto quello consuetudinario: con usanze antichissime, tramandate di generazione in generazione e alcune custodite gelosamente fino ai nostri giorni.

Già nell’età post-nuragica, l’introduzione e l’applicazione in Sardegna del diritto

romano non abolì del tutto il vecchio diritto indigeno, che anzi questo coesistette a

fianco di quello, così da permettere per esempio che si continuasse lo sfruttamento

comune delle terre, che verrà abolito soltanto con la Legge delle chiudende (1821) e con quelle successive.

Nei secoli che seguirono lo sfaldamento dell’impero, continuò ad avere vigore il

diritto romano insieme con quello indigeno; dopo furono applicate in Sardegna anche le leggi bizantine, quantunque, a quanto pare, non siano rimaste di esse che poche tracce.

Scarsissime furono le tracce degli ottantanni di dominio vandalico (456-534) e quasi nulle quelle degli arabi, che fecero nell’Isola soltanto scorrerie, certo numerose ma brevi.

Anche nel campo del diritto, un soffio innovatore si ebbe dopo il Mille, con la

ripresa dei rapporti commerciali e politici fra la Sardegna e il Continente e con l’evoluzione della vita sociale isolana. L’influsso di Pisa e di Genova, la popolazione immigrata dalla Penisola, i monaci, i commercianti, i notai continentali portarono in Sardegna il diritto canonico e il diritto romano, rielaborato nelle università italiane, mentre le esigenze di governo e di amministrazione, nelle città e nelle zone rette da vicari e podestà pisani, imposero la necessità di leggi scritte, che servissero di guida e di norma per i magistrati.

 

1. Brevi regni Callari o Carta de Logu cagliaritana

Complesso di norme e di leggi raccolte da Pisa per il territorio (logu) comprendente i suoi domini nella Sardegna meridionale e per i Sardi abitanti in Cagliari. È andata perduta: la conosciamo grazie ai riferimenti che ad essa fanno altri Statuti. Raccoglie e codifica le antichissime consuetudini dei Sardi: come la commutazione della pena pecuniaria in pena corporale o la responsabilità collettiva nella cattura del delinquente. Fu abrogata nel 1421 con l’estensione a tutta la Sardegna della Carta de Logu di Eleonora d’Arborea.

 

2. Statuti di Sassari

Regolano la costituzione di Sassari in libero comune. Sono dovuti a Pisa e si ispirano al diritto pisano. Le pene sono stabilite con una severità feroce e non si fa distinzione fra dolo e colpa; per molti reati si stabilisce la mutilazione (taglio della mano, della lingua, perdita di uno o due occhi) e non è ammesso il riscatto con denaro, della pena corporale.

 

3. Legislazione dei Doria per Castelgenovese

Lo statuto concesso a Castelgenovese dai Doria è l’unico esempio rimastoci di statuto signorile in Sardegna. Molte disposizioni riguardavano l’agricoltura e l’allevamento del bestiame.

 

4. Breve di Villa di Chiesa

Fatto sulla falsariga di quello pisano, conteneva disposizioni riguardanti il diritto minerario civile e penale: le pene erano maggiori per le categorie sociali più elevate. Le norme del diritto minerario contengono termini tecnici tedeschi: ciò dimostra l’influsso del diritto minerario importato in Italia da minatori tedeschi.

 

5. Altri Statuti

Da allusioni e accenni contenuti in carte e documenti medievali, sappiamo che anche Alghero, Bosa, la Gallura, Terranova, Domusnovas ed Orosei avevano propri statuti,ma di essi nulla ci rimane.

 

6. Legislazione arborense

Come in tutta la Sardegna, anche nel Giudicato d’Arborea fino al secolo XIII non

esistevano leggi scritte. La vita sociale e l’amministrazione della giustizia erano regolate dal diritto consuetudinario:

 

Carta de Logu del Goceano

La prima raccolta di leggi fu fatta da Mariano IV, prima che salisse al trono, per le

popolazioni del Goceano e della Marmilla, di cui era signore. Non ne conosciamo il testo.

 

Codice rurale e Carta de Logu di Mariano IV

Dello stesso Mariano IV conosciamo invece il Codice rurale in 28 capitoli, che fu

poi incorporato nella Carta de Logu di Eleonora, e sappiamo che anch’egli compilò una Carta de Logu della quale la Carta di Eleonora tenne conto, correggendola e adattandola alle nuove esigenze dei tempi: tanto che è difficile oggi distinguere – nella Carta de Logu che conosciamo – quanto si deve a Mariano e quanto a Eleonora. Che comunque riconosce al padre grandu sinnu e providimentu.

 

Le Ordinanze di Ugone III

Meno famoso di Eleonora e di Mariano è Ugone III. Le sue Ordinanze, in numero di 23, sono contenute nello Statuto di Sassari e riguardano il diritto civile e penale. Rispetto alle leggi precedenti si prevede che nessuno sfugga alla pena di morte dovuta per l’assassinio, mediante il pagamento di denaro (e pro dinari alcunu campari non pothat), si danno disposizioni più severe agli ufficiali di giustizia per la cattura dei delinquenti, si stabilisce una tariffa dei prezzi e delle prestazioni di lavoro, si disciplina il commercio. Ugone stesso dice di avere emanato queste leggi ad vindicta et terrore dessos malefactores, e non c’è da meravigliarsi quindi per la crudeltà delle pene corporali. Si può sfuggire ad esse (eccezion fatta per la pena di morte) mediante il pagamento di una somma di denaro.

 

Lettura [testo tratto da La Carta de Logu del regno di Arborea, traduzione libera e commento storico di Francesco Cesare Casula, Ed. Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari 1994, pagine 40-41]

 

CAPITOLO VII

De omini chi esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over alcuna

attera occasioni, pro sa quali deberit morri. Constituimus ed ordinamus chi si alcunu esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over pro alcun’attesa occasioni pro sa quali deberit morti, e vennerit ad alcuna dessas villas nostras senza esser fidadu, e basadu per Nos, siant tenudos sos Jurados ed hominis de cussa villa de tennirillu e battirillu assa Corti nostra; e si nollu tennerint e battirint secundu chi est naradu de sopra, paghit sa villa manna assa Corti nostra pro sa negligencia issoru liras vintichimhi, ed issa villa piccinna liras bindighi,

ed issu Mayori de cussa villa de per see liras deghi, e ciascuno Juradu liras chimbi.E ciò s’intendat si sos hominis de cussa tali villa illu ischírint. E si alcunu homini dessa ditta villa illu recivirit, e recettarit cussu tal’isbandidu palesimenti, o a fura, e darit illiconsigiu, ajuda, o favori, s’illi est provadu, paghit assu Rennu liras centu. E si non pagat issu, o atter’homini pro see, istit in prexoni a voluntadi nostra, salvu si cussu isbandidu bennerit a domu dessa mugeri, over de su padri, o dessa mamma, o dess’aviu, ed avia, o dessu figiu, o figia, o dessu fradi, o dessa sorri carrali, chi cussas personas non siant tenudas assa machicia  ssas predittas liras centu in totu, nen in parti.

 

Traduzione

CAPITOLO VII

Di colui che fosse bandito dalle nostre terre per omicidio o altra causa passibile di pena di morte.

Stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno viene bandito dalle nostre terre per omicidio o altra causa passibile di pena di morte, e tornasse in qualche nostro villaggio senza un nostro permesso fiduciario per oscula (salvacondotto concesso con la cerimonia del bacio), i giurati e gli uomini di quel villaggio sono tenuti a catturarlo e a portarlo alla nostra Corte (di giustizia). Se non lo fanno, in villaggio grande (= da duecento nuclei familiari in su) dovrà pagare alla nostra Corte (di giustizia) per questa negligenza una multa di venticinque lire, ed un villaggio piccolo (= da duecento nuclei familiari in giù) una multa di quindici lire; inoltre, il maiori de villa (= la massima autorità del villaggio) dovrà pagare di per sé dieci lire, mentre i giurati della villa (= villaggio, paese, in sardo odierno bidda) dovranno dare ciascuno cinque lire, ovviamente se gli abitanti della villa, erano a conoscenza della presenza del reo nel proprio villaggio. E se qualcuno lo avesse accolto e ricettato palesemente o di nascosto, e gli avesse prestato consiglio, aiuto o favori, se è provato paghi all’Erario regio cento lire. E se non paga, o se qualcuno non paga per lui, resti in prigione a nostra volontà. A meno che a dargli ricetta non sia stata la moglie, o il padre, o la madre, o il nonno, o la nonna, o il figlio, o la figlia, o il fratello, o la sorella carnale, perché costoro non sono tenuti a pagare in toto o in parte le cento lire di multa.

 

Nota bene

Questi ampi stralci sulla figura di Eleonora d’Arborea e sulla Carta De Logu sono tratti dalla mia “Letteratura e civiltà della Sardegna , volume I, Edizioni Grafica del Parteolla, Dolianova, 2011, Euro  20.

 

Bibliografia essenziale

OPERE DELL’AUTORE

– La Carta de Logu

(da notare che anche se nel capitolo CXXIX si afferma che ciaschuno curadore

siat tenudo de aviri ad ispesas suas sa carta de logu…– ogni curatore sia

obbligato a possedere una copia della carta de logu – a noi della Carta sono

arrivate solo nove edizioni a stampa, precisamente del 1485, 1560, 1567, 1607,

1617, 1628, 1708, 1725, 1805). Per quanto attiene a edizioni recenti ricordo

La Carta de Logu del regno di Arborea, traduzione libera e commento storico

di Francesco Cesare Casula, Ed. Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto sui

rapporti italo-iberici, Cagliari 1994).

 

OPERE SULL’AUTORE

– Enrico Besta, Carta de Logu di Arborea, “Studi sassaresi” III, I, 1905.

La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno, a

cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone, Editori GLF Laterza, Roma-Bari 2004

(con scritti di A. Argiolas, F. Artizzu, M. Bellomo, I. Birocchi, G. Catani, M.M.

Costa Paretas, M. Da Passano, J. Day, S. De Santis, A. Dettori, C. Ferrante, L.

Galoppini, J. Lalinde Abadía, L. Lo Schiavo, A. Mattone, A. Multinu, T. Olivari,

G.G. Ortu, V. Piergiovanni, P. Sanna, F. Sini, M. Tangheroni).

– Frantziscu Casula, Leonora d’Arborea, Alfa Editrice, Quartu Sant’Elena 2006.

 

 

 

 

Conferenza su Eleonora d’Arborea e la Carta De Loguultima modifica: 2012-11-03T18:14:34+01:00da zicu1
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